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Notarile

Nascita ed evoluzione del sistema pensionistico italiano – Parte seconda

Autore:

Francesco Primativo

La Riforma Dini 

La novità contenuta nella Legge 335/1995 (articolo 1, commi 12 e 13), riguardava l’introduzione di un sistema di calcolo della pensione differenziato in base al numero di anni di contribuzione posseduti entro la data del 31 dicembre 1995 e cioè:

  • il sistema di calcolo retributivo: destinato a favore di coloro che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva;

  • il sistema di calcolo contributivo: destinato a coloro privi di contributi assicurativi precedenti al 1° gennaio 1996 (lavoratori neoassunti);

  • il sistema di calcolo misto: destinato ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni; per questi contributi si ha la liquidazione della quota della pensione con il sistema retributivo, cioè secondo la normativa in vigore anteriormente al 31 dicembre 1995, mentre per i contributi successivi al 31 dicembre 1995 il calcolo è di tipo contributivo.

Il calcolo della pensione, con il sistema retributivo, prevede che siano considerati due elementi:

  1. l’anzianità contributiva (numero di settimane contributive accreditate presso l’INPS): concorrono a tale valore i contributi versati dai datori di lavoro, i contributi volontari, i contributi figurativi (per maternità, disoccupazione, cassa integrazione, servizio militare, ecc.) e quelli riscattati volontariamente dal pensionato (periodi di studio, oppure periodi di lavoro all’estero o anche per omissioni contributive).

  2. La retribuzione pensionabile (valore medio della retribuzione mensile degli ultimi anni): il valore delle retribuzioni da considerare è distinto tra la Quota A e la Quota B. Per la Quota A si considera la media degli stipendi degli ultimi 5 anni antecedenti alla data del pensionamento, mentre per la Quota B si considera il valore medio della retribuzione pagata negli ultimi anni lavorativi fino alla concorrenza di 520 settimane (pari a 10 anni).  I valori così ottenuti sono rivalutati in base ai coefficienti ISTAT aggiornati annualmente.

Il calcolo della pensione, con il sistema contributivo è destinato per coloro che hanno iniziato a versare contributi obbligatori dal 1° gennaio 1992 e consiste nel:

  1. Individuare per ciascun anno il relativo ammontare dei contributi versati.

  2. Procedere alla rivalutazione dei contributi in base al tasso di capitalizzazione (valore medio quinquennale del PIL, per attualizzare il montante contributivo in base all’inflazione).

  3. Sommare l’insieme dei contributi versati e attualizzati.

  4. Moltiplicare il valore complessivo dei contributi attualizzati con il coefficiente di trasformazione, indice stabilito in base all’età dell’assicurato (indicata in mesi e anni) e alla aspettativa (speranza) di vita anch’essa determinata annualmente dall’ISTAT.

Infine, il calcolo della pensione con il sistema misto prevede che siano determinate tre diverse quote: la Quota A è determinata dall’inizio assicurazione al 31 dicembre 1992 (retribuzione media degli ultimi 5 anni), la Quota B dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (retribuzione media degli ultimi 10 anni) e Quota C dal 1° gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione.

Nella riforma Dini l’età pensionabile era prevista tra i 57 e i 65 anni, con almeno 35 anni di contributi ma con incentivi crescenti per prolungare l’età lavorativa e ha previsto anche l’introduzione della Gestione Separata (fondo pensionistico pubblico), destinato a favore dei lavoratori autonomi come i liberi professionisti senza Cassa professionale, i collaboratori (co.co.co) e i lavoratori autonomi occasionali. La riforma ha dato inizio al graduale innalzamento del requisito dell’età contributiva necessaria per l’ottenimento della pensione di anzianità.