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La nascita e l’evoluzione del sistema pensionistico italiano – Parte prima

Autore:

Francesco Primativo

Con questo contributo vogliamo presentare, in forma sintetica, i principali eventi che hanno caratterizzato la nascita e l’evoluzione del sistema pensionistico italiano, dall’Unità d’Italia ad oggi.

Considerata l’ampiezza del tema, abbiamo suddiviso la trattazione in tre parti;  la seconda e la terza parte saranno pubblicate rispettivamente nei numeri di ottobre e novembre di Sfera pubblica.

Dall’Unità di Italia alla riforma Dini del 1995

Il sistema previdenziale italiano ha avuto inizio con la Cassa invalidità della gente di mare, i cui versamenti erano volontari e a carico dei marittimi, senza partecipazione da parte degli armatori; solo a partire dal 1895 con il Regio Decreto del 21 febbraio 1895 n. 70 furono raccolte una serie di disposizioni relative alla quiescenza e al pensionamento del personale civile e militare dello Stato.

A partire dal 1898 venne istituita la Cassa Nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai, con partecipazione volontaria e con contributi versati secondo specifiche proporzioni dai lavoratori, dagli imprenditori e dallo Stato.

Nel 1919 fu introdotto l’obbligo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) destinata a garantire la previdenza alla maggioranza dei lavoratori privati, gestita dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), poi ridenominata dal 1944 INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con gestione autonoma. 

Fino al dopoguerra il calcolo della pensione era realizzato mediante il metodo della capitalizzazione (quindi i contributi versati erano accumulati e investiti in un conto individuale per ciascun lavoratore dal quale prelevare, periodicamente o in un’unica soluzione, il valore accumulato dei versamenti effettuati, fino alla data di pensionamento), con una età minima per ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne, e con un minimo di 15 anni di contributi versati.

A partire dal 1952 il sistema della capitalizzazione fu abbandonato a favore del sistema della ripartizione, in cui i contributi versati dai lavoratori in forza oggi, sono destinati al pagamento delle pensioni correnti (solidarietà generazionale). 

Nello stesso anno venne introdotta l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni (articolo 10, Legge 218 del 1952) a favore di coloro che percepivano una pensione di valore inferiore ai minimi di Legge, determinati annualmente in base all’età del pensionato e al tipo di pensione percepita. La Legge introduceva il diritto all’integrazione della pensione fino a concorrenza di un valore minimo stabilito annualmente e, inoltre, il diritto alla 13^ mensilità a prescindere del reddito percepito.

A partire dal 1965 alla pensione di vecchiaia fu affiancata la pensione di anzianità, destinata a favore di coloro che, indipendentemente dall’età anagrafica, avessero versato contributi per almeno 35 anni, mentre nel 1992 fu introdotto il sistema delle finestre fisse, in base al quale chiunque acquisisse il diritto alla pensione doveva attendere l’apertura della finestra successiva (trimestrale o annuale) per iniziare a percepire la prestazione pensionistica.

Per quanto riguardava il criterio di calcolo dell’entità delle pensioni, sia di vecchiaia sia di anzianità, fino alla riforma Dini esso era basato sul sistema retributivo, in cui il montante del calcolo era determinato in base alla media delle retribuzioni percepite nell’ultimo periodo lavorativo (pari a 52 settimane per i dipendenti pubblici, 260 settimane per i dipendenti privati, quindi 5 anni, oppure 520 settimane o 10 anni per i lavoratori autonomi).

Questo metodo di calcolo a lungo andare non risultò più gestibile a causa del forte impatto che aveva sul deficit pubblico e, quale conseguenza del processo di risanamento economico avviato nel 1992 con la riforma Amato e proseguito nel 1995 con la riforma Dini, fu necessario introdurre una serie di correttivi tra cui la riduzione agli incentivi per il pensionamento anticipato (Dini), l’aumento dell’età pensionabile (Amato), l’indicizzazione delle pensioni all’andamento dei prezzi e non più dei salari (Amato) e l’introduzione del calcolo pensionistico in base al sistema contributivo in luogo del sistema retributivo.

I vantaggi di questa transizione, collegata alle riforme Amato e Dini, possono essere così riassunti:

  • Sostenibilità finanziaria: il vecchio sistema retributivo, basato sugli ultimi stipendi pagati, pesava eccessivamente sulla spesa pubblica (fine del boom economico degli anni Sessanta e inizio della denatalità).

  • Pensione reale: l'introduzione del metodo contributivo collegava l'importo della pensione ai contributi effettivamente versati durante l'intera vita lavorativa, eliminando il legame diretto con l'ultima retribuzione.

  • Diaspora generazionale: perequazione dei trattamenti, riducendo i privilegi del sistema retributivo e rendendo il calcolo più proporzionale ai versamenti.

  • Ingresso in Europa: la riforma Dini ha proseguito il percorso di risanamento avviato con la riforma Amato del 1992, in un periodo di forte emergenza finanziaria.

  • Riduzione degli anticipi pensionistici: la riforma ha armonizzato le regole pensionistiche, riducendo anche gli incentivi al pensionamento anticipato e limitando le pensioni di anzianità.