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Giuridico

Intelligenza Artificiale - Prime riflessioni sulla legge 132/2025

Autore:

Federico Cecconi

Autore:

Francesca Citterio

Negli ultimi anni è nato un nuovo “sparring partner” per l’uomo: l’Intelligenza artificiale. 

Ciò che fino a pochi anni fa appariva una prospettiva remota è ormai una realtà integrata nella vita quotidiana, che ha reso evidente che il tradizionale apparato normativo non fosse più sufficiente a presidiare fenomeni governati da sistemi algoritmici capaci di incidere in maniera profonda sui diritti dell’uomo.

A questa esigenza ha risposto l’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), primo tentativo organico di disciplinare l’IA in una prospettiva “antropocentrica”, basata sull’assunto che il progresso tecnologico è legittimo solo se conserva al centro la persona, rendendo i valori fondanti dell’UE le linee guida dello sviluppo. 

In questa prospettiva, l’AI Act introduce un sistema graduato di rischi, in cui alcuni impieghi di sistemi algoritmici sono vietati di per sé, perché incompatibili con i diritti fondamentali dell’uomo, altri sono ammessi, ma sottoposti a stringenti obblighi di trasparenza e sicurezza. 

A questo intervento sovranazionale hanno fatto seguito le normative degli Stati membri, in particolare, in Italia, la Legge 23 settembre 2025, n.132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”). 

Con tale legge non viene recepito l’AI Act, ma vengono riempiti gli spazi lasciati dal regolamento, mantenendo il sistema già fissato a livello europeo. 

È, infatti, proprio l’Art. 3 par.1 n.1 AI Act a fornire la definizione di Intelligenza artificiale come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.” 

La normativa italiana è andata a disciplinare i settori più delicati in ambito penale ed extra-penale, nei quali l’uso dell’IA può incidere sulle libertà individuali. 

Sotto il profilo penale, rileva principalmente l’art. 26, collocato nel Capo V, dedicato alle disposizioni penali. 

In primo luogo, l’art. 26 c. 1 lett. c)  aggiunge all’interno del codice penale l’art. 612-quater, rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale”, che dispone che: Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Nella Relazione illustrativa si evidenzia come la norma favorisca «una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione e al pieno svolgimento della personalità», riconoscendosi che l’uomo possa essere esposto ai rischi derivanti dall’IA.

Detto reato viene inserito all’interno del Titolo XII del Codice penale, dedicato ai delitti contro la persona, nella sezione della tutela della libertà morale, segnando il riconoscimento di un nuovo diritto della persona a non essere ingannata o condizionata sfavorevolmente dall’IA, diritto disponibile, il cui titolare può autorizzare o negare l’utilizzo e la circolazione di contenuti alterati o falsificati che lo riguardino.

L’art. 612-quater c.p. costituisce un reato comune di evento di danno, in quanto l’offesa al bene giuridico protetto è penalmente rilevante solo quando si traduce nella causazione di un danno ingiusto, realizzato attraverso un “sistema di intelligenza artificiale”: non si punisce il falso in quanto tale, ma quale prodotto di un processo tecnologico che ne amplifica la capacità ingannatoria. 

In secondo luogo, l’art. 26 c. 3 L. 132/2025 ha aggiunto la lettera a-ter) all’art. 171 c. 1 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, introducendo un’ipotesi sanzionatoria collegata all’estrazione illecita di testi e dati funzionale all’addestramento dei sistemi di IA. 

Accanto ai predetti nuovi delitti, la Legge 132/2025 introduce quattro circostanze aggravanti applicabili quando l’IA viene impiegata come strumento di commissione del reato.

La prima è la circostanza n. 11-undecies dell’art. 61 c.p., aggravante comune che comporta l’aumento della pena edittale fino a un terzo, ove una condotta sia realizzata attraverso “sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.

Vengono poi previste tre circostanze aggravanti ad effetto speciale – comportanti un aumento di pena superiore a un terzo – in settori particolarmente sensibili del diritto, quali la libertà politica, l’integrità dei mercati e la fiducia economica.

Dette aggravanti vengono introdotte all’art. 294 c.p., in materia di tutela dei diritti politici del cittadino, all’art. 185 TUF, che incrimina il delitto di manipolazione del mercato, e all’art. 2637 c.c., che incrimina il delitto di aggiotaggio societario, prevedendosi aumenti di pena ove il fatto sia commesso mediante l’IA. 

L’ambito di interesse penale della Legge 132/2025 attiene, altresì, all’art. 24, collocato nel Capo III, che contiene un ampio sistema di deleghe legislative al Governo, fra cui quella ad emanare «uno o più decreti legislativi» finalizzati ad «adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale».

Emerge qui il nodo più delicato dei rapporti tra IA e diritto penale, l’imputazione della responsabilità: se un algoritmo seleziona autonomamente una scelta errata, chi ne risponde? 

Come ricordava Norberto Bobbio, il problema fondamentale del nostro tempo è «non tanto quello di giustificare i diritti dell’uomo, quanto quello di proteggerli». 

In un tempo in cui l’intelligenza artificiale può essere, insieme, progresso e minaccia, la Legge n. 132/2025 rappresenta un primo tentativo di ricondurre la nuova potenza tecnica entro il perimetro delle garanzie giuridiche, ricordando che, anche nell’età degli algoritmi, la responsabilità resta, ostinatamente, umana.