2

|

Tributario

Fare pace con il fisco: il Concordato Preventivo Biennale

Autore:

Danilo Panarello

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance introdotto nel 2024 e riproposto nel 2026 per il biennio 2026-2027, che consente ai contribuenti che possono e vogliono aderirvi, di definire con l’erario i redditi da tassare per il biennio successivo a quello di adesione.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 9/E/2025 del 24 giugno 2025 con cui detta tutte le regole che governano la procedura di adesione.

Tale Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti di stabilire con l’erario i redditi da assoggettare all’imposizione diretta (IRES – IRPEF) e all’imposta regionale sulle attività produttive  (IRAP) per gli anni 2026 e 2027.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni;

  • il reddito d’impresa, derivante dall’esercizio di impresa commerciale.

Le regole  del concordato sono contenute nel D.Lgs. 13/2024, e successive modifiche.

L’adesione deve essere formalizzata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2025; attualmente tale termine scadrebbe il 30.09.2026, ma è al vaglio dell’Esecutivo di spostarlo al 31.10.2026.

Possono accedere al Concordato i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Sono esclusi dalla procedura i contribuenti che applicano il regime forfettario di determinazione del reddito.

Per poter aderire i contribuenti non devono avere debiti tributari superiori a euro 5.000,00 (inclusi sanzioni e interessi) che non siano in corso di regolare pagamento (rateizzazione).

Procedura 

Il contribuente in sede di redazione della dichiarazione dei redditi dovrà procedere alla compilazione degli ISA, il cui risultato determinerà la maggiore o minore convenienza per aderire al concordato.

Un miglior punteggio scaturito dagli ISA consentirà un minor reddito da concordare con il fisco.

Entrando nel merito tecnico, il calcolo per il concordato preventivo biennale per il 2026 e 2027 si basa sulla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate tramite l'elaborazione dei dati ISA 2026 (relativi al 2025). Il calcolo del risparmio fiscale per il cliente deve essere ponderato sulla base dell'imposta sostitutiva introdotta per la parte di reddito "concordato" che eccede quello dichiarato nell'anno precedente.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva per i soggetti ISA sono parametrate al livello di affidabilità:

  • 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;

  • 12% se il punteggio ISA è compreso tra 6 e 8;

  • 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6.

Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati sia oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;

  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA;

  • possono avvalersi del ravvedimento speciale (una sorta di condono) e definire con l’erario anche i redditi conseguiti nelle annualità precedenti al concordato attraverso il versamento di  un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il concordato preventivo biennale non esplica efficacia ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Il Concordato è precluso ai  contribuenti con:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;

  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

presenza di debiti tributari maturati in anni precedenti superiori a euro 5.000,00 e non in corso di regolare rateizzazione.