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Giuridico

Luci e ombre della “semplificazione” in materia di impianti FER

Autore:

Mauro Renna

Il cd. “Testo unico sulle fonti rinnovabili”, adottato con il d.lgs. n. 190/2024 e poi corretto e integrato, rappresenta l’ultima tappa di un lungo percorso di semplificazione della disciplina degli impianti FER, raccogliendo in un’unica sede molte disposizioni stratificatesi negli anni. Oltre a semplificare, il legislatore ha inteso favorire la diffusione degli impianti rinnovabili, recependo il principio europeo secondo cui tale interesse assume un peso prevalente rispetto agli altri interessi coinvolti, nella logica dei “limiti planetari” alla discrezionalità amministrativa.

La novità più immediata è la riduzione dei regimi amministrativi a tre: l'attività libera per gli interventi minori, la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l'autorizzazione unica per quelli di maggiore rilievo. Il sistema è più leggibile, ma semplificare non significa sempre ridurre gli adempimenti.

L’attività libera riunisce varie discipline che in passato prevedevano comunicazioni o altri adempimenti. Si segnala però che in materia paesaggistica il Testo unico ha introdotto, per alcune categorie di beni, un regime più restrittivo del precedente. Così, l'installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio vicino alla costa può incontrare maggiori ostacoli rispetto alla realizzazione dello stesso impianto sul tetto di un edificio in un centro storico.

È più significativa la revisione della PAS nel senso di avvicinarla al regime del silenzio assenso, poiché il progetto "si intende autorizzato" decorso il termine senza un espresso diniego. Se però occorre acquisire l’assenso di altre amministrazioni, viene convocata una conferenza di servizi e il dissenso motivato delle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica o culturale può assumere la forza di un vero e proprio veto. Paradossalmente, nella procedura “semplificata” un dissenso settoriale può avere un’efficacia maggiore che nell’autorizzazione unica, dove le diverse posizioni vengono ponderate nel loro insieme.

Per l'attività libera e la PAS la contraddizione più rilevante attiene alla duplicazione dei regimi amministrativi. Quando infatti l'installazione di un impianto FER necessita di "interventi edilizi", è comunque necessario acquisire il titolo edilizio ordinario.  Probabilmente si è persa l’occasione per una vera riduzione degli oneri amministrativi, posto che in diversi casi lo stesso soggetto proponente, per il medesimo intervento “edilizio-impiantistico”, dovrà rispettare due regimi amministrativi paralleli.

L’autorizzazione unica conserva nella sostanza l’impianto già noto, concentrando in un solo procedimento tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’impianto (anche quelli edilizi) e confermando che la determinazione favorevole della conferenza di servizi costituisce direttamente il provvedimento autorizzatorio, con l'eventuale effetto di variante allo strumento urbanistico vigente. Il decreto correttivo del novembre 2025 ha tuttavia eliminato la possibilità, per l’ente comunale, di proporre opposizione proprio quando l’autorizzazione comporta una variante particolare. Pur essendo guidata dall'apprezzabile intento di superare l'eccesso di alcuni localismi, la scelta del legislatore rischia di compromettere le prerogative dell'autonomia locale e lo spirito della sussidiarietà verticale.

Un altro capitolo centrale riguarda le “aree idonee”, cioè le zone nelle quali l’installazione degli impianti è destinataria di un regime amministrativo di favore (riduzione dei termini dei procedimenti; silenzio assenso tra amministrazioni; efficacia meramente obbligatoria, non vincolante, del parere paesaggistico). Con la trasposizione della disciplina nel Testo unico ad opera del decreto-legge n. 175/2025, è stata soppressa la decretazione ministeriale e le regioni possono individuare solo aree idonee ulteriori a quelle già previste dalla legge statale.

A questo sistema si sono aggiunte le “zone di accelerazione”, recependo le disposizioni della direttiva "Red II", come modificata dalla direttiva "Red III". Come per le aree idonee, anche la compatibilità di tali zone con la produzione rinnovabile viene valutata "a monte", così da predeterminare le valutazioni sui singoli progetti. Il procedimento, però, è diverso: il GSE mappa le zone necessarie e le regioni individuano le zone di accelerazione con atto di piano. Nelle zone di accelerazione si applica la stessa disciplina delle aree idonee, ma, in più, a certe condizioni il progetto soggetto ad autorizzazione è esentato dalle valutazioni ambientali. Al netto di quest'ultima differenza, i due sistemi si sovrappongono tanto da somigliare a una duplicazione che spetterà alle regioni ricondurre a unità.

Il Testo unico rappresenta, dunque, un passo avanti nel riordino normativo dei regimi amministrativi per gli impianti FER. Restano ancora punti oscuri: in certi casi diminuiscono gli adempimenti, in altri si creano sovrapposizioni, si riducono i contrappesi territoriali o si introducono regimi speciali non perfettamente coordinati. La sfida rimane costruire un sistema più semplice e coerente, che preservi le necessarie valutazioni dell'amministrazione nel singolo procedimento.